Corte dei conti
Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 31 comma 1
Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione.
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi ancorchè non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici.
Nota:
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Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Oggetto | Anno |
|---|---|
| Controllo di prova | 2019 |
| Controllo di prova | 2019 |
| Controllo di prova | 2019 |
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 08-10-2019 aggiornato al 08-10-2019
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