Telefono e posta elettronica
DLgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 13 comma1 lettera d
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Nota:
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Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
| Struttura organizzativa | Telefono | Pec | |
|---|---|---|---|
123456789 | |||
Per questa informazione sono disponibili i dati in formato aperto.
Pubblicato il 03-10-2019 aggiornato al 08-10-2019
Se non hai trovato i documenti o le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria, puoi presentare istanza di accesso civico
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